Distacco dal centralizzato e ripartizione spese da consumo involontario
Quesito
Se un proprietario si distacca dal riscaldamento centralizzato, è tenuto a pagare il consumo involontario?
Risposta al quesito
I consumi involontari, come previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e dal d.lgs. 102/2014, devono essere ripartiti tra tutti i condòmini in base ai millesimi di riscaldamento calcolati da un tecnico abilitato tramite l’individuazione del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ossia della quantità di energia che ogni appartamento dovrebbe idealmente prelevare per mantenere una temperatura interna costante durante l’intero periodo in cui è attivo il riscaldamento. La valutazione deve dunque essere effettuata da un tecnico.
Alla spesa dei consumi da dispersione dovranno partecipare anche i condòmini che si sono distaccati dall’impianto di riscaldamento poiché quest’ultimo resta di proprietà (irrinunciabile) di tutti i condòmini.
In tale senso anche la costante giurisprudenza di merito (Tribunale di Venezia n. 1506, pubblicata il 26 luglio 2021). Il giudice veneto, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, pacificamente, il condòmino che provvede al distacco nella piena osservanza delle regole è comunque tenuto al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (Cass. Civ.
5331/2012; Cass. Civ. 9526/14), non esclude dal pagamento dei consumi involontari (e quindi di dispersione) i condòmini che si sono regolarmente distaccati dall’impianto centralizzato.
Avv. Fabio Ramadori
Presidente Centro Studi Gesticond